Il tentativo di conciliazione è obbligatorio nel settore delle telecomunicazioni. Importante sottolineare una interessante delibera dell’AGCOM, per cui il tentativo di conciliazione svolto presso le commissioni paritetiche è equiparato a quello svolto presso i CO.RE.COM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) o Camera di Commercio.
Si tratta di un modello che ottempera i requisiti imposti dalla Delibera 182/02/CONS e successive modifiche, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in conformità ai principi sanciti dalla Raccomandazione 257/98/CE – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L n. 115 del 17/4/1998 – e dalla Raccomandazione 2001/310/CE – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea L n. 109 del 19/4/2001, al Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgs. 259/2003 del 1 Agosto 2003, al Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005 del 6 Settembre 2005. Tentativo obbligatorio di conciliazione Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11 della legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), il tentativo di conciliazione in materia di controversie con gestori telefonici costituisce presupposto obbligatorio per l’instaurazione di controversie davanti all’autorità giudiziaria.
In caso di malfunzionamenti o inefficienze del servizio, il consumatore ha il diritto di presentare reclamo agli operatori con cui hai sottoscritto un contratto, senza oneri aggiuntivi da parte sua. Il reclamo può essere inoltrato per telefono, per iscritto, per fax o per via telematica, secondo le indicazioni dell’operatore. Nella carta dei servizi di ogni singolo operatore è indicato il termine per la definizione dei reclami che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque giorni dal loro ricevimento: l’esito ti sarà comunicato dall’operatore. Anche nel caso di inadempienze agli impegni contrattuali assunti dall’operatore in merito ai livelli di qualità promessi nella Carta dei servizi il consumatore può ricevere automaticamente o richiedere il relativo indennizzo.
Laddove il reclamo sia riconosciuto fondato, l’operatore deve indicare al consumatore le modalità attraverso le quali rimuovere l’irregolarità riscontrata ed i provvedimenti conseguentemente adottati; nel caso contrario, la comunicazione di rifiuto deve essere data in forma scritta con l’indicazione degli accertamenti effettuati dall’operatore telefonico relativi al reclamo presentato.
Il consumatore dopo aver inoltrato un reclamo nei confronti della Azienda o della Società di telefonia interessata, e non abbia ricevuto riscontro al proprio reclamo o non si ritenga soddisfatto dell’esito può inoltrare autonomamente o tramite l’Associazione dei Consumatori la Domanda di Conciliazione. Il caso viene discusso dalla Commissione di Conciliazione composta dal Conciliatore dell’Associazione e da quello dell’Azienda, con facoltà del consumatore di essere presente personalmente. Una volta individuata la proposta transattiva, questa viene sottoposta al consumatore il quale ha facoltà di aderirvi o meno. La procedura si conclude con la redazione e la sottoscrizione da parte dei conciliatori del Verbale di Conciliazione che, nel caso di mancata accettazione della proposta da parte del consumatore, sarà di mancato accordo mentre, nel caso di accettazione, riproporrà le condizioni di composizione della controversia.