Attivazione di un contratto di fornitura di energia
E’ importante sapere che il contratto per la fornitura di energia elettrica può essere stipulato in luoghi e modalità differenti:
- presso le filiali dell’azienda fornitrice del servizio;
- presso sportelli abilitati;
- presso l’abitazione del cliente, stand allestiti nelle fiere, centri commerciali o anche luoghi aperti come piazze o addirittura on line su internet o telefonicamente).
Nel caso in cui si stipula un contratto in un luogo diverso dalla sede dell’azienda, i temini per effettuare il recesso sono 14 giorni. Ai sensi della delibera AEEGSI 144/07 sia il cliente che il fornitore hanno diritto a recedere dal contratto con una comunicazione scritta tramite raccomandata A.R.
Conclusione del contratto di fornitura di energia
A partire dal luglio 2007, grazie alla liberalizzazione dei mercati riguardanti l’energia elettrica, si può passare da un fornitore all’altro senza problemi.
Una volta sottoscritto il nuovo contratto questo deve essere spedito entro dieci giorni presso l’abitazione. Una volta ricevuto, è fondamentale che il consumatore verifichi la presenza delle seguenti indicazioni:
- identificazione precisa dell’indirizzo e dell’identità del fornitore di energia;
- l’indirizzo cui sarà erogata l’energia stessa;
- la tipologia del servizio;
- la data di inizio, le eventuali modalità di rinnovo nel caso fosse a tempo indeterminato.
Oltre ai dettagli sulle caratteristiche dell’energia elettrica devono essere riportati gli estremi economici dell’offerta (costo del servizio), la fatturazione, le modalità di pagamento e gli eventuali oneri aggiuntivi per il cliente nonché le garanzie di tutela come i modi per richiedere informazioni e per mutare il contratto.
Le controversie che sorgono nella fornitura di energia
I consumatori sono spesso oggetto di vere e proprie truffe da parte di venditori di nuovi contratti, che utilizzano il sistema del “porta a porta”, oppure mediante l’affissione di avvisi nei condomini che annunciano visite di un “incaricato Enel” per firmare contratti con cui “bloccare il prezzo dell’energia”, o ancora mandando “incaricati alla lettura del contatore” che fanno poi firmare un modulo di cui non viene rilasciata copia all’utente, o infine con una telefonata nella quale si richiedono i codici identificativi dell’allacciamento che si trovano in calce alle bollette o infine con l’apposizione di firme false.
I consumatori che ricevono lettere o bollette da un fornitore diverso da quello abituale devono contestare immediatamente la bolletta, richiedendo il ripristino della fornitura preesistente e hanno, altresì, il diritto di chiedere, attraverso i conciliatori abilitati delle Associazioni dei Consumatori, o al Giudice di Pace, un indennizzo per la forzata e illecita sottoscrizione del contratto.
Anche nel caso delle modifiche unilaterali, il consumatore può far valere i propri diritti attraverso l’applicazione delle regole stabilite da ARERA.
Se si dovesse trattare di una promozione, per evitare che al termine della stessa vengano modificate arbitrariamente le condizioni tariffarie, le aziende energetiche hanno l’obbligo di informare gli utenti sulle relative variazioni, con un preavviso di almeno tre mesi e tale comunicazione deve avvenire in forma scritta tramite una lettera inviata al cliente. Arera ha stabilito un indennizzo da riconoscere al cliente in caso di mancato o tardivo preavviso.
L’utente deve aver bene presente che non è possibile contrattare sulle modifiche contrattuali, ma ha pieno diritto di rifiutarle, avvalendosi della possibilità di recedere senza pagare penale alcuna.
Qualora il consumatore decidesse di voler accettare le modifiche al contratto, non dovrà far nulla ed essere diverranno efficaci decorsi 30 giorni.