La Conciliazione Paritetica in materia di Energia

La conciliazione paritetica è una modalità di risoluzione extra giudiziale delle controversie che si basa su un protocollo di intesa tra azienda erogatrice del servizio (energia elettrica o gas naturale) e associazioni di tutela del consumatore firmatarie.
La controversia è gestita da una commissione paritetica composta da un conciliatore delle associazioni, che rappresenta gli interessi del consumatore, ed un conciliatore interno all’azienda entrambi abilitati a seguito di appositi corsi di formazione riconosciuti dall’AEEGSI.

La conciliazione paritetica ha natura volontaria, il consumatore è quindi libero di accettare o rifiutare la proposta conciliativa, cui si addiverrà al termine della procedura, così come è libero in qualsiasi momento di rinunciare al tentativo di conciliazione e di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

Chi può attivare la procedura:

per il settore elettrico: tutti i clienti di una fornitura ad uso domestico o condominiale con potenza impegnata non superiore a 15 Kw.

per il settore gas: tutti i clienti di una fornitura ad uso domestico o condominiale con un consumo effettivo annuo non superiore a 50.000 metri cubi annui (per alcuni protocolli la soglia di riferimento massima è di 200.000 metri cubi annui).

In caso di cliente con  fornitura congiunta di energia elettrica e gas, è sufficiente rientrare in una delle tipologie indicate sopra.

Prima di presentare la domanda di conciliazione, il consumatore deve aver formalizzato un reclamo scritto nei confronti dell’azienda erogatrice del servizio. Il termine di risposta al reclamo, fissato dall’autorità garante, è di 40 giorni, in mancanza di risposta entro tale data o in caso di risposta insoddisfacente è possibile avviare la procedura conciliativa.

Non è possibile presentare domanda di conciliazione paritetica quando, per la stessa controversia:

  • sia già stata avviata o conclusa una procedura di fronte all’autorità giudiziaria;
  • sia in corso o sia stata svolta altra procedura di risoluzione alternativa della controversia.

I protocolli di conciliazione sono accordi volontari tra aziende erogatrici del servizio ed associazioni consumeristiche pertanto i termini di presentazione della domanda (casi ammessi in conciliazione, tempi e modalità di inoltro della domanda) possono variare da azienda ad azienda. Se le parti trovano una soluzione per la controversia sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di transazione ai sensi del codice civile.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo la procedura si chiude con verbale negativo e le parti sono libere di procedere con eventuali azioni giudiziarie.

Protocolli attualmente attivi:

Ad oggi è possibile avviare la procedura di conciliazione paritetica con le seguenti aziende ENEL, ENI, SORGENIA, EDISON, IREN MERCATO, A2A, ACEA (Energia, Idrico, Distribuzione), GRUPPO HERA, FLYENERGIA.

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