Dal 1° luglio sono operative le nuove prestazioni Cassacolf dedicate ai datori di lavoro domestico: un contributo fino a 3.600 euro per coprire le spese della badante per chi si ritrova improvvisamente nella condizione di non autosufficienza ed un rimborso da 300 euro per assumere un sostituto in caso di maternità dell’assistente familiare titolare.
Contributo per la non autosufficienza
- Il rimborso (300 euro al mese per un massimo di 12 mensilità consecutive) viene erogato per coprire le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione della badante.
- Il contributo spetta ai datori di lavoro domestico con patologie certificate di non autosufficienza permanente.
- Tra i requisiti: il richiedente, al momento dell’iscrizione alla Cassa, non deve ancora aver compiuto 67 anni e non deve avere pregresse condizioni di non autosufficienza. Richiesto almeno 1 anno di contribuzione continuativa
Rimborso spese in caso di maternità della lavoratrice
- Il rimborso spese (300 euro annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione) viene erogato ai datori che hanno assunto un domestico sostituto in caso di maternità della colf, badante o baby sitter titolare.
- Il richiedente deve presentare documentazione che attesti l’avvenuta assunzione del lavoratore sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS) ed avere almeno 1 anno di contribuzione continuativa.
Rimborso in caso di infortunio del lavoratore
- Il rimborso in caso di rivalsa Inail nei confronti del datore (fino ad un massimale di 25 mila euro per singolo sinistro per anno civile) viene riconosciuto solo nel caso in cui il domestico dipendente sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro che abbia causato invalidità permanente o morte.
- Per ottenere il rimborso di Cassacolf è necessario che, al momento del sinistro, il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, naturalmente anche per il dipendente infortunato, a nome del quale deve essere regolarmente versato anche il contributo di assistenza contrattuale.
Rimborso in caso responsabilità civile per danni del domestico a terzi
- Un rimborso (fino a 25 mila euro – 5 mila per le cose, 20 mila per le persone) in caso di responsabilità civile del datore di lavoro il cui domestico abbia involontariamente provocato danni a terzi, persone o cose, durante lo svolgimento delle funzioni lavorative e durante l’orario di lavoro.
- Tra i requisiti: il richiedente deve avere almeno un anno di contribuzione alla Cassa. Non sono considerati ‘terzi’ le persone iscritte nello stato di famiglia del datore di lavoro e del lavoratore.